Capo I
Art. 2
Esclusione dal concorso
In vigore dal 28 set 2002
1. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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