Capo II
Art. 8
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso
In vigore dal 28 set 2002
1. È ammesso al concorso il personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto al 31 dicembre di ogni anno quattro anni di effettivo servizio.
2. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Per il personale di cui all'articolo 24-quater, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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