Art. 17 · Verifiche intermedie
Capo III

Art. 17

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Verifiche intermedie

In vigore dal 28 set 2002
1. Durante il corso i frequentatori possono essere sottoposti a verifiche didattiche nelle aree di formazione mediante prove orali, prove pratiche, nonché risposte a quesiti scritti relativi al programma svolto, anche attraverso test a controllo computerizzato. 2. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure di verifica di cui al comma 1, la tipologia delle prove, i quesiti ed i criteri di correzione sono predisposti dalla Direzione della scuola ove si svolge il corso, sulla base di direttive impartite in materia dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
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