Capo II
Art. 7
Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
In vigore dal 26 giu 2002
1. Le prove d'esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia consistono in due prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, sono volte ad accertare la preparazione del candidato, sia sotto il profilo teorico che quello applicativooperativo.
3. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-amministrativo, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie:
diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto penale;
diritto processuale penale;
legislazione di pubblica sicurezza.
4. La seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente.
5. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie:
elementi di diritto comunitario;
elementi di contabilità di Stato;
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
lingua straniera a scelta tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato avverrà attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso.
7. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro.
8. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.
9. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.
Storico versioni
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