Capo I
Art. 4
Commissioni esaminatrici
In vigore dal 26 giu 2002
1. La composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento è disciplinata dagli , comma 7, 35, comma 6 e 50, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
2. I componenti delle commissioni di cui agli , comma 7 lettere a) e b) e 35, comma 6 lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, devono essere in possesso del diploma di laurea necessario per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.
3. Le commissioni esaminatrici per l'espletamento delle prove di lingua straniera e di informatica sono integrate da un esperto nelle lingue indicate nell' nonché, ove non fosse già componente, da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
Storico versioni
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