Capo I
Art. 5
Prove preselettive
In vigore dal 15 gen 2011
1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento. Il test preselettivo è articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonché, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della aliquota predetta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La mancata ammissione alla prova scritta non è computata ai fini di quanto previsto dall', comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.
3. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-05-16;109#art-5