Capo I
Art. 6
Formazione ed approvazione delle graduatorie
In vigore dal 26 giu 2002
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, con le medesime modalità di cui al comma 2, sono approvate le graduatorie di merito relative ai singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
5. I vincitori del concorso conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo per cui hanno specificamente concorso.
Storico versioni
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