Capo IV

Art. 11

Prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico

In vigore dal 26 giu 2002
1. Le prove di esame per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato consistono in due prove scritte e in una prova orale. 2. Le prove scritte, della durata di otto ore ciascuna, si concretano: a) nella stesura di un elaborato a carattere interdisciplinare, in ambito professionale, con riflessi su tematiche attinenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico; b) nella risoluzione di un caso in ambito professionale o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente medico. 3. Le materie oggetto della prova scritta di cui al comma 1, punto a) sono indicate nel bando di concorso. 4. La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche su ulteriori materie previste dal bando di concorso. 5. Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nell', attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, al fine di verificare la conoscenza avanzata degli strumenti linguistici. Il colloquio comprenderà, altresì, l'accertamento della conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante un'applicazione pratica di utilizzo di personal computer secondo le modalità che saranno indicate nel bando di concorso. 6. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a quello minimo previsto, non procede all'esame dell'altro. 7. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, è portata a conoscenza del candidato almeno trenta giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova. 8. La prova orale è superata se il candidato riporta la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2002-05-16;109#art-11

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