Capo I
Art. 3
Cause di esclusione dai concorsi
In vigore dal 26 giu 2002
1. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nei confronti del personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
2. L'esclusione è, altresì, disposta nei confronti del personale che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 61 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nei cui confronti sia intervenuto l'annullamento del provvedimento disciplinare che ha determinato l'esclusione dal concorso e per il personale di cui al comma 2, trova applicazione la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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