Capo IV
Art. 12
Titoli valutabili nei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico
In vigore dal 26 giu 2002
1. La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
2. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di cultura diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 10:
a) dottorato di ricerca relativo alla classe del corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia;
b) diploma di laurea, diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca relativi a classi di corsi di laurea specialistica diverse da quello in medicina e chirurgia o titoli equivalenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) incarichi di docenza di livello universitario;
d) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività istituzionale del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
B) titoli professionali, fino a punti 25:
a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore;
b) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale;
b) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati nell'ambito del servizio;
c) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi professionali, amministrativi o giuridici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi sanitari dell'amministrazione;
d) speciali riconoscimenti;
C) titoli vari, fino a punti 5, sono presi in considerazione quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 2, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Il direttore centrale per le risorse umane presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
5. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso.
6. La somma dei punti assegnati dal presidente e dai componenti della commissione esaminatrice per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione esaminatrice.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 2002
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2002
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 6, foglio n. 302
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2002-05-16;109#art-12