Capo VI

Art. 14

Modalità di conferimento delle promozioni

In vigore dal 26 apr 2002
1. Le promozioni "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa. 2. Conseguono la promozione gli ispettori iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'. 3. Fermo restando quanto disposto all', commi 2 e 3, è sospesa la promozione dell'ispettore iscritto nel quadro di avanzamento che, successivamente alla data di formazione del medesimo quadro, risulti: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi di cui al libro sesto del codice di procedura penale, per un procedimento penale per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado. 4. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata è data comunicazione personale all'interessato. 5. L'ispettore già utilmente iscritto nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del comma 3, che: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi in un procedimento penale per un delitto non colposo, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni penali; b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato; c) sospeso dall'impiego ai sensi dell'articolo 20, della legge 31 luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti, ha diritto al conseguimento della promozione "a scelta per esami", con la sede di anzianità e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa. 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare di stato ovvero della sospensione dall'impiego, in assenza di un provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina l'annullamento della valutazione già effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato. 7. La promozione dell'ispettore non è conferita nel caso in cui nei confronti del medesimo, successivamente alla data di formazione del quadro di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale parere determina l'annullamento della valutazione già effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
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Modalità di conferimento delle promozioni (Art. 14 Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.) — Testo vigente | Portale Normativo