Capo VI

Art. 15

Iscrizioni a ruolo dei promossi

In vigore dal 26 apr 2002
1. Gli ispettori promossi ai sensi dell' sono iscritti nel relativo ruolo dopo gli ispettori da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'articolo 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-01-17;58#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo