Capo V

Art. 12

Formazione dei quadri di avanzamento

In vigore dal 6 gen 2007
1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito di cui agli , comma 3, e 11, comma 3, procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante. 2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue: a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all', è moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto così ottenuto viene sommato al punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'; b) il totale così determinato è diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore; c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parità di punteggio di merito, è data preferenza all'ispettore più anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.

Note all'articolo

  • Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."

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Formazione dei quadri di avanzamento (Art. 12 Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.) — Testo vigente | Portale Normativo