Capo VII
Art. 17
Rinnovo della valutazione
In vigore dal 26 apr 2002
1. La commissione giudicatrice che debba procedere al riesame di una valutazione "a scelta per esami" o al suo rinnovo perché annullata d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilità dei membri ordinari e supplenti già nominati per l'effettuazione della procedura cui si riferisce la valutazione da riesaminare ovvero annullata, è integrata con personale parigrado di quello indisponibile.
2. Il personale in sostituzione di cui al comma 1, scelto preferibilmente tra coloro già nominati membri di analoghe commissioni giudicatrici "a scelta per esami", è nominato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.
3. Le modalità di adeguamento della commissione giudicatrice, di cui al comma 1, si applicano comunque in sede di rinnovo delle valutazioni "a scelta per esami" da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
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