Capo VII
Art. 18
Disposizioni di coordinamento
In vigore dal 26 apr 2002
1. Ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente stabilito, con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre 2001, si effettuano secondo le modalità di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati sino a quel momento sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424, in vigore fino al giorno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-01-17;58#art-18