Capo I
Art. 2
Promozioni conferibili e modalità di svolgimento delle procedure di valutazione
In vigore dal 6 gen 2007
Promozioni conferibili e modalità
di svolgimento delle procedure di valutazione
1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorità da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:
a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell'articolo 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
b) modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure;
c) sedi e diario della prova d'esame scritta;
d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;
e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonché il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;
f) eventuali specifiche modalità di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento;
g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.
Note all'articolo
- Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-01-17;58#art-2