Capo I
Art. 4
Comunicazioni agli ispettori partecipanti
In vigore dal 6 gen 2007
1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalità ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata.
2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell', comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonché del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all', comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'.
3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.
Note all'articolo
- Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-01-17;58#art-4