Capo I

Art. 4

Comunicazioni agli ispettori partecipanti

In vigore dal 6 gen 2007
1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalità ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata. 2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione è data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali è articolata la prova d'esame scritta di cui all'. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell', comma 2, è altresì data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonché del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all', comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'. 3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.

Note all'articolo

  • Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."

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Comunicazioni agli ispettori partecipanti (Art. 4 Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.) — Testo vigente | Portale Normativo