Capo II

Art. 5

Commissione giudicatrice

In vigore dal 6 gen 2007
1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione della prova d'esame scritta che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti. 2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui: a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori; b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano già componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e che siano, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione. 3. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 7 NOVEMBRE 2006, N. 294. 4. La commissione giudicatrice può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza. 5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, è costituito, laddove la prova d'esame scritta abbia luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2. 6. Ciascun comitato di vigilanza è composto da almeno due ufficiali e da uno o più ispettori con il grado apicale, di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario.

Note all'articolo

  • Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2002-01-17;58#art-5

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