Capo I
Art. 3
Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione
In vigore dal 26 apr 2002
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capo in possesso dei requisiti fissati dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultino:
a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, con provvedimenti passati in giudicato, sanzioni penali per delitti non colposi;
b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o più gravi della "consegna di rigore";
c) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a "nella media" o giudizio equivalente;
d) non essere sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorità da questi delegata, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita con il provvedimento di cui all', risultino non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo. In qualsiasi momento delle procedure di valutazione, sono altresì esclusi, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei medesimi requisiti.
3. Con analoga determinazione di cui al comma 2, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che nel periodo compreso tra la scadenza del termine indicato al comma 1 e la data di formazione del quadro di avanzamento "a scelta per esami":
a) abbiano visto concludersi a loro carico un procedimento penale per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero con applicazione di sanzioni penali definitive conseguenti ad altri procedimenti speciali di cui al libro sesto del codice di procedura penale;
b) abbiano riportato una qualsiasi sanzione disciplinare pari o più grave della "consegna di rigore";
c) abbiano visto espresso nei loro confronti parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Storico versioni
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