Art. 5

Tenuta e controllo dei registri e del bollettario

In vigore dal 15 gen 2002
1. I registri e il bollettario a ricalco, sia cartacei che informatici, sono numerati e vidimati prima dell'uso dall'ufficio delle entrate competente per territorio in cui ricade quello della circoscrizione giudiziaria, con le modalità stabilite nell'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109. 2. Si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, che prevede l'iscrizione nei registri giornaliera secondo le norme stabilite per i cronologici degli ufficiali giudiziari. 3. L'ufficio delle entrate competente controlla annualmente la regolare tenuta dei registri e bollettari e delle inerenti risultanze redige, con gli eventuali rilievi, processo verbale di verifica che trasmette, dandone comunicazione, sia all'Istituto che al Concessionario committente, che alla Direzione centrale rapporti con enti esterni, per gli eventuali provvedimenti di competenza. 4. I registri ed i bollettari, sia cartacei che informatici, sono conservati nella sede dell'istituto per almeno cinque anni.
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