Art. 1
Modalità di avvalimento
In vigore dal 15 gen 2002
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell' della legge 28 settembre 1998, n. 337;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità, per il concessionario della riscossione, di avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento;
Visto l'articolo 71, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46, che prevede la possibilità di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia datato 11 febbraio 1997, n. 109, concernente regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960 e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della commissione consultiva di cui all' del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 13 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 agosto 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14164, del 19 novembre 2001;
Adotta
il seguente regolamento:
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Modalità di avvalimento
1. Il Concessionario o il Commissario governativo del Servizio nazionale di riscossione, di seguito denominato Concessionario, può affidare agli Istituti di vendite giudiziarie, autorizzati ai sensi dell'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di seguito denominati Istituto, l'incarico per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
2. Le modalità di esecuzione dell'incarico di cui al comma 1 sono definite mediante apposita convenzione, conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che viene stipulato tra il Concessionario e l'Istituto.
3. Il Concessionario, nell'ambito della provincia ove svolge il servizio di riscossione dei tributi, conferisce l'incarico di cui al comma 1 all'Istituto che opera nel territorio della circoscrizione giudiziaria per la quale è stata concessa l'autorizzazione.
4. Se nessun Istituto risulta autorizzato nell'ambito della provincia nella quale il Concessionario svolge il servizio di riscossione, il Concessionario può avvalersi di altro Istituto autorizzato, operante nella circoscrizione giudiziaria più vicina, il quale espleta l'incarico previa stipula di apposita convenzione conforme allo schema-tipo di cui al comma 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-18;455#art-1