Art. 4
Registri e bollettari obbligatori
In vigore dal 15 gen 2002
1. Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti con enti esterni, di seguito indicati:
a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con incarico di vendita e delle relative vendite;
b) registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite;
c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi.
2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere sostituiti con documentazione informatica purchè conforme ai modelli cartacei approvati.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-18;455#art-4