Art. 4

Registri e bollettari obbligatori

In vigore dal 15 gen 2002
1. Ai fini della rilevazione degli adempimenti correlati agli incarichi che gli sono stati conferiti, l'Istituto utilizza apposito registro cronologico e bollettario, conformi ai modelli approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale rapporti con enti esterni, di seguito indicati: a) registro cronologico per l'annotazione dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, dati in custodia senza o con incarico di vendita e delle relative vendite; b) registro di deposito presso il concessionario committente degli atti relativi alle vendite; c) bollettario a ricalco delle riscossioni fatte dall'istituto con la specificazione delle somme incassate per le vendite e di quelle percepite per compensi. 2. I registri e i bollettari sopra indicati possono essere sostituiti con documentazione informatica purchè conforme ai modelli cartacei approvati.
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Registri e bollettari obbligatori (Art. 4 Regolamento concernente le modalita' di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti.) — Testo vigente | Portale Normativo