Art. 8

V e n d i t a

In vigore dal 15 gen 2002
1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati l'Istituto applica le disposizioni contenute nell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell', l'Istituto deve procedere al primo esperimento di vendita all'incanto entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'incarico. 3. Se i beni rimangono invenduti, lo stesso Istituto procede ad un secondo incanto ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e, se continuano a rimanere invenduti, procede ai sensi del successivo articolo 70, comma 1, come sostituiti dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999. 4. In quest'ultima ipotesi l'Istituto redige un elenco dei beni invenduti che comunica al Concessionario committente per le ulteriori istruzioni ai fini della definitiva destinazione di tali beni, ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 46 del 1999. 5. Analoga comunicazione va fatta al Concessionario committente in seguito all'estinzione del processo esecutivo conseguente al pagamento del debito da parte del debitore. 6. Effettuata la vendita, l'Istituto versa al concessionario, nel termine di cui al comma 4 dell'articolo 20 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109, le somme ricavate, al netto delle spese di cui ai punti A), B), C), F), della tabella, allegato 1.
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V e n d i t a (Art. 8 Regolamento concernente le modalita' di intervento degli Istituti vendite giudiziarie nella procedura esecutiva e fissazione dei compensi ad essi spettanti.) — Testo vigente | Portale Normativo