Art. 7
Modalità operative specifiche dell'istituto di vendite giudiziarie
In vigore dal 15 gen 2002
Modalità operative specifiche dell'istituto di vendite giudiziarie 1. L'Istituto, nell'ambito dell'incarico ricevuto, procede alla ricognizione ed all'asporto dei beni pignorati, redige un verbale e risponde delle cose asportate per tutto il tempo necessario per l'espletamento della procedura di vendita.
2. Se le cose rinvenute risultano deteriorate, o difformi da quelle descritte o sorge fondato dubbio sull'identità delle stesse, o se pignorate risultano sottratte, soppresse, distrutte o sostituite, l'Istituto si astiene dall'eseguire l'asporto e ne informa il Concessionario.
3. Se i beni risultano essere ingombranti, suscettibili di smontaggio e rimontaggio solo da parte di personale specializzato, ovvero trattasi di compendio pignorato il cui stato di conservazione sconsiglia l'asporto ed il trasporto a causa dei possibili danni che potrebbero derivare in conseguenza delle predette operazioni materiali, l'Istituto redige verbale in cui dà atto dell' accertata intrasportabilità e ne informa il Concessionario. In tal caso la vendita avviene sul posto ove è sito il bene.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2001-12-18;455#art-7