Art. 2

Garanzie

In vigore dal 15 gen 2002
1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento dell'incarico commessogli dal Concessionario, l'Istituto presta idonea cauzione per un importo di ammontare non inferiore al sessanta per cento del valore dei beni pignorati, determinato ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
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