Art. 9
Custodia
In vigore dal 15 gen 2002
1. Il Concessionario all'atto del pignoramento dei beni può nominare custode degli stessi l'Istituto, che deve essere presente al conferimento dell'incarico con un suo dipendente munito della tessera di riconoscimento prevista dall' del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 109.
2. L'Istituto può essere nominato, anche successivamente al pignoramento, custode dei beni pignorati in sostituzione del precedente custode.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto viene autorizzato al trasporto, ove possibile, dei beni pignorati per la loro conservazione nella sede e nei depositi propri.
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