Art. 6
Requisiti delle strutture di accoglienza
In vigore dal 2 feb 2002
1. Le strutture di cui all' devono avere dimensioni ridotte e comunque tali da assicurare l'inserimento e l'accoglienza del soggetto con handicap grave in un contesto di tipo familiare e devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per le case di abitazione. Esse non possono, comunque, avere requisiti inferiori a quelli previsti dalla normativa statale e regionale e dai regolamenti locali per le strutture residenziali destinate all'assistenza di soggetti con handicap grave.
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-12-13;470#art-6