Art. 9

Relazioni

In vigore dal 2 feb 2002
1. Entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati, l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento e il relativo stato di attuazione. 2. Entro il termine di due anni e sei mesi dall'erogazione del contributo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia, anche sulla base dell'attività di cui all'. 3. L'amministrazione statale competente, valutati gli esiti del finanziamento, formula proposte al Ministro, anche ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.
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