Art. 10

Revoca dei finanziamenti

In vigore dal 2 feb 2002
1. L'amministrazione statale competente revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di: mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all'; segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali; mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all' del presente regolamento entro il 30 giugno 2002. 2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
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