Art. 10
Revoca dei finanziamenti
In vigore dal 2 feb 2002
1. L'amministrazione statale competente revoca alle regioni i trasferimenti effettuati in caso di:
mancata trasmissione da parte delle regioni delle relazioni di cui all';
segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali;
mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all' del presente regolamento entro il 30 giugno 2002.
2. Entro i sei mesi successivi alla revoca, l'amministrazione statale competente riassegna le risorse alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-12-13;470#art-10