Art. 5
Criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare
In vigore dal 2 feb 2002
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia, stabiliscono i criteri per l'individuazione dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo assegnano le risorse sulla base della qualità del progetto dal punto di vista:
dei requisiti strutturali e funzionamento;
delle attività assistenziali, di tutela, di sostegno psicologico ed educativo;
del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza ai soggetti con handicap grave.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-12-13;470#art-5