Art. 4
Progetti finanziabili
In vigore dal 2 feb 2002
1. Da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel quadro della programmazione degli interventi sociali di cui all', comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche in collaborazione con gli enti locali, sono finanziabili i progetti che prevedono l'apertura di nuove strutture di accoglienza dei soggetti di cui all', comma 2, e più in particolare:
a) l'acquisto, la ristrutturazione, la locazione di immobili necessari per l'apertura delle suddette strutture, che vanno localizzate in contesti territoriali tali da consentirne l'integrazione con la rete dei servizi sociali del territorio;
b) l'acquisto e la messa in opera degli impianti e delle attrezzature, compreso l'arredamento, necessari per il funzionamento delle strutture di accoglienza; tali beni devono essere di primo acquisto e conformi ai requisiti di sicurezza previsti per le attrezzature delle residenze per l'assistenza dei soggetti con handicap grave;
c) l'avvio e la prosecuzione, per un anno dall'apertura del servizio, delle attività assistenziali, di tutela e di sostegno da realizzare nelle strutture di accoglienza.
2. Il progetto contiene una descrizione completa delle caratteristiche degli interventi e delle professionalità allo scopo impiegate ed è corredato di adeguata documentazione attestante i costi degli stessi e la relativa copertura.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-12-13;470#art-4