Art. 2

Trasferimento delle risorse alle regioni

In vigore dal 2 feb 2002
1. Le risorse previste dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con un apposito provvedimento di riparto successivo e integrativo del decreto di cui all'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica. 2. Al fine di evitare effetti sperequativi, anche in considerazione della natura degli interventi da realizzare, il 20% delle risorse finanziarie disponibili viene ripartito attribuendo una quota di medesimo importo a ciascuna regione e provincia autonoma. Il restante 80% viene ripartito in base alla popolazione residente.
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