Art. 3

Soggetti abilitati a presentare la domanda

In vigore dal 2 feb 2002
1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all', comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave: organismi non lucrativi di utilità sociale; organismi della cooperazione; organizzazioni di volontariato; associazioni ed enti di promozione sociale; fondazioni; enti di patronato; altri soggetti privati. 2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
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