Art. 3
Soggetti abilitati a presentare la domanda
In vigore dal 2 feb 2002
1. Possono presentare la domanda per la concessione dei contributi i rappresentanti legali degli organismi di cui all', comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, che abbiano una diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave:
organismi non lucrativi di utilità sociale;
organismi della cooperazione;
organizzazioni di volontariato;
associazioni ed enti di promozione sociale;
fondazioni;
enti di patronato;
altri soggetti privati.
2. L'esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave, comprovata secondo modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, deve essersi svolta per un adeguato periodo di tempo e deve essere riferita all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare la nuova struttura di accoglienza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2001-12-13;470#art-3