Art. 13
Modalità di consultazione
In vigore dal 5 mag 2002
1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio attraverso le rispettive sezioni remote dell'archivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili.
2. L'autorità giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-13