Art. 13

Modalità di consultazione

In vigore dal 5 mag 2002
1. Le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e il prefetto consultano i dati contenuti nell'archivio attraverso le rispettive sezioni remote dell'archivio. I dati presenti nelle sezioni remote non sono modificabili. 2. L'autorità giudiziaria accede direttamente ai dati contenuti nella sezione centrale dell'archivio utilizzando procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio stesso.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-13

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Modalità di consultazione (Art. 13 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.) — Testo vigente | Portale Normativo