Art. 9

Iscrizione dei dati nell'archivio

In vigore dal 5 mag 2002
1. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale è affidata la gestione dell'archivio verifica la completezza dei dati trasmessi e qualora risultino incompleti li rinvia al soggetto che li ha trasmessi; questi, effettuati i necessari controlli, li ritrasmette con le rettifiche e le integrazioni. 2. La Banca d'Italia e per essa l'ente al quale è affidata la gestione dell'archivio trasmette giornalmente, per via telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali, agli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e alle prefetture. 3. Gli effetti dell'iscrizione si producono dal momento in cui i dati inseriti nella sezione centrale dell'archivio sono consultabili presso le sezioni remote.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-9

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