Art. 10
Durata delle iscrizioni
In vigore dal 5 mag 2002
1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all' della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.
3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.
4. I dati identificativi personali sono eliminati dall'archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-10