Art. 14
Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio
In vigore dal 5 mag 2002
1. Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti da iscrivere nell'archivio, le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-14