Art. 14

Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio

In vigore dal 5 mag 2002
1. Al fine di assicurare l'identificazione dei soggetti da iscrivere nell'archivio, le banche, gli uffici postali, e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono acquisire il codice fiscale dei soggetti, anche non residenti, ai quali vengono rilasciati moduli di assegno o carte di pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Identificazione dei soggetti iscritti nell'archivio (Art. 14 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.) — Testo vigente | Portale Normativo