Art. 17

Disposizioni finali

In vigore dal 5 mag 2002
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 2. I soggetti segnalanti sono tenuti a trasmettere all'archivio i dati relativi alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 2001 Il Ministro: Castelli Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 169
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-17

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Disposizioni finali (Art. 17 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.) — Testo vigente | Portale Normativo