Art. 15
Preavviso di revoca
In vigore dal 5 mag 2002
1. Il termine per l'invio del preavviso di revoca decorre dalla presentazione, anche in via telematica, dell'assegno al pagamento.
2. La prova del pagamento tardivo dell'assegno nel sessantesimo giorno deve essere fornita dall'interessato durante l'orario di apertura dello stabilimento trattario.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-15