Art. 8

Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati

In vigore dal 5 mag 2002
Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati 1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o dall'emittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione della denuncia di furto o di smarrimento.
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Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati (Art. 8 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.) — Testo vigente | Portale Normativo