Art. 8
Trasmissione dei dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento smarriti o rubati
In vigore dal 5 mag 2002
Trasmissione dei dati relativi agli assegni
e alle carte di pagamento smarriti o rubati
1. I dati relativi agli assegni e alle carte di pagamento rubati o smarriti sono trasmessi dal trattario o dall'emittente che riceve dal proprio cliente la comunicazione della denuncia di furto o di smarrimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-8