Art. 3
Modalità della trasmissione dei dati
In vigore dal 5 mag 2002
1. I dati sono trasmessi alla sezione centrale dell'archivio dalle banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento, dai prefetti e dall'autorità giudiziaria.
2. I soggetti indicati nel comma 1 assicurano l'esattezza e la completezza dei dati trasmessi all'archivio e provvedono tempestivamente alle cancellazioni e alle rettifiche dei dati errati.
3. La trasmissione dei dati viene effettuata con procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche dell'archivio. Per la trasmissione dei dati all'archivio e per le comunicazioni che le banche, gli uffici postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento devono fare ai soggetti interessati, si tiene conto dei giorni lavorativi bancari.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2001-11-07;458#art-3