Art. 4
Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorità giudiziaria
In vigore dal 5 mag 2002
Trasmissione dei dati da parte del prefetto
e dell'autorità giudiziaria
1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non più opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio. La trasmissione è effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.
2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica l'esito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma 1.
3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonché i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale centrale alla sezione centrale dell'archivio.
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