Art. 9

P o r t o

In vigore dal 19 ott 2001
1. Il porto delle armi di cui all' non è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. 2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche. 3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2001-08-09;362#art-9

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P o r t o (Art. 9 Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.) — Testo vigente | Portale Normativo