Art. 5

Fabbricazione ed importazione

In vigore dal 19 ott 2001
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all' sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all', comma primo, della legge n. 110/1975. 2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
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Fabbricazione ed importazione (Art. 5 Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo.) — Testo vigente | Portale Normativo