Art. 5
Fabbricazione ed importazione
In vigore dal 19 ott 2001
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all' sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all', comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Storico versioni
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