Art. 4

Punzone di identificazione

In vigore dal 19 ott 2001
1. Sulle armi di cui all' è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. I soggetti indicati all', comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2001-08-09;362#art-4

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