Art. 4
Punzone di identificazione
In vigore dal 19 ott 2001
1. Sulle armi di cui all' è apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all', comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Storico versioni
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