Art. 7

C e s s i o n e

In vigore dal 19 ott 2001
1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all' è consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. 2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta, specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale. 3. Le armi di cui all' possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento. 4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all', purchè avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore. 5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975. 6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 7. È fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'.
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