Art. 12

Definizione

In vigore dal 19 ott 2001
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.interno:decreto:2001-08-09;362#art-12

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