Art. 8
Detenzione
In vigore dal 19 ott 2001
1. La detenzione delle armi di cui all' non è sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall', comma sesto, della legge n. 110/1975.
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