Art. 13

Immatricolazione e verifica di funzionamento

In vigore dal 19 ott 2001
1. Alle armi di cui all' si applicano le disposizioni dell' della legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. 2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all' della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'; a tal fine, ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell'esperto di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975. 3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale di prova, prevista dal comma 2. È vietata l'importazione di armi non conformi al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova. 4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
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