Art. 5 · Fabbricazione ed importazione

Art. 5

5 / 16

Fabbricazione ed importazione

In vigore dal 19 ott 2001
1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all' sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all', comma primo, della legge n. 110/1975. 2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2001-08-09;362#art-5